STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVADILETTANTISTICA
TITOLO I
Denominazione
- sede
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in
ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è
costituita, con sede in Ancona via Fossombrone.n.14 un’associazione che assume
la denominazione “Aad Yoga e Fitness Associazione Sportiva Dilettantistica” in breve
“Aad Yoga e Fitness a.s.d.”
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli
organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle
disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni
sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione si
affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La variazione di sede nell’ambito del medesimo comune non
comporta modifica del presente statuto. (comma 18 art.90 Circ. 21 E/2003)
TITOLO II
Scopo -
Oggetto
Articolo 2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a
carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi,
ricreativi e culturali per
l’esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.
Articolo 3
L’associazione si propone di:
a)
Promuovere, organizzare e sviluppare
attività sportivo dilettantistiche; sviluppare e diffondere l’attività sportiva
connessa alla pratica dell’attività di ginnastica finalizzata alla salute e al
fitness delle discipline affini, bionaturali ed olistiche, dello yoga kundalini
e del riequilibrio posturale e funzionale.
b)
promuovere l’insegnamento e la pratica di
arte e spettacolo, come ispirato dal maestro SIRI SINGH SAHIB HARBAJAN SINGH
KHALSA YOGIJI, conosciuto come YOGI BHAJAN.
c)
promuovere lo sviluppo del benessere
psico-sociale, della prevenzione e tutela della salute, della cultura
umanistica e della creatività dell’individuo, per migliorarne la qualità della vita;
d)
operare nel campo della ricerca, della
formazione e dell’aggiornamento
attraverso : la sperimentazione, l’orientamento ed il sostegno
scolastico, professionale, lavorativo, sportivo; l’intervento nei settori
educativo, psicosociale, sociologico e nella gestione delle risorse umane;
e)
fondare, attivare e gestire scuole di
formazione per insegnanti di Kundalini Yoga con la possibilità di associarsi ad
altre scuole e/o federazioni nazionali ed internazionali e relativo
aggiornamento;
f)
fondare, attivare e gestire scuole di
formazione per insegnanti di Tecniche di massaggio e di benessere estetico;
g)
organizzare manifestazioni nazionali ed
internazionali, convegni e seminari;
h)
organizzare attività ricreative e culturali
a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
TITOLO III
Soci
Articolo 4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le
Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s' impegnino a
realizzarli.
Articolo 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al
Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad
osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi
dell’Associazione.
Le società, associazioni ed Enti che intenderanno diventare soci
del sodalizio, dovranno presentare richiesta d'associazione firmata dal proprio
rappresentante legale.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte
dell’associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di
socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Articolo 6
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto
nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme
dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli
organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle
deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.
Articolo 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale
stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno
successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai
essere restituita.
Inoltre, sempre annualmente, per facilitarne il pagamento da
parte degli associati, tale quota potrà essere frazionata su proposta dello
stesso Comitato Direttivo.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non
rivalutabili.
TITOLO IV
Recesso -
Esclusione
Articolo 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa
di morte.
Articolo 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto
al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei
confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,
degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi
dell’Associazione;
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale, o delle
quote periodali in cui è stato frazionato, per un lasso di tempo superiore a due
mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli
interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,
all’Associazione.
Articolo 10
Le deliberazioni prese in materia d’esclusione debbono essere
comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto
alla lettera b) dell’articolo 9, e
devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo
dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea
al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento d’esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del
provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del
provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia
ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V
Risorse
economiche - Fondo Comune
Articolo 11
L’associazione trae le risorse economiche per il suo
funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di
manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di
enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non
esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a
qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la
vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà
obbligatoriamente reinvestito a favore
delle attività statutariamente previste.
Esercizio
Sociale
Articolo 12
L’esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni
anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e
finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto
economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI
Organi
dell’Associazione
Articolo 13
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Tutte le cariche sono gratuite
Assemblee
Articolo 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve compiersi mediante avviso da
affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno
venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo
(nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda
convocazione.
L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli
soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio
di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni
prima dell’adunanza.
Articolo 15
L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione
dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o
sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi
successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio
Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con
indicazione delle materie da trattare, o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti
giorni dalla data della richiesta.
Articolo 16
Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al
voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota
associativa secondo il principio del voto singolo.
In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria -
è regolarmente costituita, quando sono presenti o rappresentati la metà più uno
degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla
prima convocazione, l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza
assoluta dei voti, su
tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 17
L’assemblea è straordinaria, quando si riunisce per deliberare
sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza
qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie
e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento
dell’Associazione.
Articolo 18
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in
sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea
stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Consiglio
Direttivo
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un
massimo di 5 membri scelti fra gli
associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono
rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice
Presidente, il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte
nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta
domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche
attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima
della adunanza.
Le sedute sono valide, quando v’intervenga la maggioranza dei
componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora
siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la
gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al
Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e
finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività
sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei
settori d’attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell’Associazione;
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi
membri.
i) i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in
associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la
radiazione o sospensione dall’incarico
Articolo 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei
componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può
provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che
rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell'impossibilità
di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono
in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere
alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma
dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere
d’ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il
potere di straordinaria amministrazione.
In caso d’assenza o di impedimento le sue mansioni vengono
esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro
venti giorni l'assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Pubblicità
e trasparenza degli atti sociali
Articolo 22
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza
degli atti relativi all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento
ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale,
devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VII
Scioglimento
Articolo 23
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato
dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati
aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un
liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili,
estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad
Enti o Associazioni che perseguiranno la promozione e lo sviluppo dell’attività
sportiva, e in ogni modo per finalità d’utilità sociale, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge
23/12/1996, n. 662.
Norma
finale
Articolo 24
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto,
valgono, in quanto
applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di
legge vigenti.